UN SERVIZIO A QUANTI SONO IMPEGNATI IN GIUDIZI E FORSE ANCHE ALLA MAGISTRATURA

Questo blog spera vivissimamente ,e con grande umiltà , di poter aggiungere un modesto contributo a chiarire la vicenda "Argentina" fornendo elementi che speriamo utili alla formazione di equi giudizi.

Ad esempio non sembra così facile trovare (e noi lo forniamo) un elenco completo di tutti i "procedimenti di assegnazione del Rating "cui è stata sottoposta l'Argentina , compresi quelli nei quali il rating non è variato , però sono state fatte e pubblicate previsioni .

E' altresì complesso districarsi tra le procedure bancarie (specie a livello di usi o normative europee) distinguendo ciò che è pura osservazione da ciò che ,al contrario , costituisce vincolo (ad es: alcune parti di bollettini e pubblicaz. di Enti Nazionali e sovrannaz. che impressionano per la loro provenienza, ma non hanno forza di legge ).
Attenzione: tali osservazioni fotografano procedimenti talvolta contraddittori !! (vedi più avanti)
ma la contradd. sembra più negli usi bancari che non nel fotografo.Accade però che gli avvocati delle parti citino stralci atti a sostenere le loro tesi (e ovviamente non il contrario, che pure esiste) forse immaginando che l'autorevolezza di tali Enti si riverberi su quanto asseriscono.

Neppure è facile chiarire il ruolo delle BANCHE a cominciare logicamente da quelle che sono state Capifila o concapifila nel collocamento e nella commercializzazione delle obbligazioni.

Nè parrebbe semplice avere a disposizione i testi delle "Offering Circular" (e noi ne mostriamo almeno un paio di esempi) che accompagnavano l'offerta dei Bond (riservate dapprima agli investitori istituzionali (banche,fondi,case d'investimento,...ecc...) e ben chiarenti la delicata situazione ecomomico/finanziaria dell'Argentina), e di cui tanto si contesta la non conoscenza da parte del pubblico e segnatamente di coloro che,piccoli risparmiatori, tali bond infelicemente acquistarono.(spesso prima che fossero emessi).

Che il Cielo ci aiuti a mantenere l'obbiettivita' e una coscienza serena.

I VOSTRI PROCEDIMENTI LEGALI

Abbiamo intenzione di pubblicare una rigorosa docomentazione che PROVI alcuni fatti interessanti.Alcuni documenti sono ritrovabili anche sul web , (ma e' necessario sapere dove cercarli).
Altri sono privati.Abbiamo intenzione di presentare,dunque, solo FATTI.Ciascun Lettore sara' quindi libero di trarre le sue personali conclusioni.(in premio alle nostre fatiche , vi chiediamo calma , pazienza ed IMPEGNO nell'esaminare TUTTO , prudenza e sagacia nel giudicare ).
La nostra speranza è che:
chiarendo bene molte cose , rimaste disgraziatamente un po' in ombra, e ponendo GLI EVENTI nella giusta sequenza ,
POSSIATE TROVARE INFORMAZIONI USABILI NEI VOSTRI PROCEDIMENTI LEGALI.
Ma anche poter decidere con maggior coscienza a chi vadano ascritte colpe e meriti , a chi vorrete concedere la vostra fiducia e chi forse la merita un po' meno.

Ripetiamo che occorre costanza nell'esaminare , capire !!! , trarre conclusioni......
Buona investigazione.......

IL CROLLO: così Il SOLE -24ore 1 aprile2006

ATTENZIONE : DOPPIO CLICK PER INGRANDIRE IMMAGINI E DOCUMENTI.

Pubblichiamo a completamento del post sui RATING DELL'ARGENTINA quello sotto
intitolato " LA DETTAGLIATA SEQUENZA DEI RATING ARGENTINA"

LA DETTAGLIATA SEQUENZA DEL RATING ARGENTINA

(ricordate : ingrandite facendo doppio click sull'immagine .Tornate cliccando su freccia sinistra blu in alto a sin .del Vs.schermo)


dal sito: http://www.gscproxitalia.com/ che traduce dall'originale inglese
www.georgesonshareholder.com/argentina
Segnalazione forse utile per perizie legali visto che molte sentenze ,magistrati e tribunali citano un numero minore di variazioni di rating ,o fissano date limite per il tracollo dell'Argentina , (o per quella che considerano la data oltre la quale le Banche NON POTEVANO NON SAPERE.....)spesso più recenti di quanto potrebbe parere opportuno ad un economista e vi si basano per giudizi che deresponsabilizzano le BANCHE forse più di quanto esse meritino.(qualche magistrato ,pur nella sua onesta' e integrita' di giudizio si e' addirittuta avvicinato di pochi mesi o giorni alla data della dichiarazione di default.SPERIAMO CHE QUESTE INFORMAZIONI POSSANO ESSERE UTILI ALLA MAGISTRATURA TUTTA) .
Come qui si vede è dal

10 FEBBRAIO 1999

(IN CUI LI RATING PRECEDENTE FU CONFERMATO MA CON PREVISIONI NEGATIVE)
che è cominciata la discesa del rating , e non si è più fermata fino al default !!!
Notate anche che vi sono (indicati) procedimenti di verifica che si sono conclusi senza variazioni del rating , ma con PREVISIONI NEGATIVE .


Vedasi anche il grafico pubblicato sull'autorevole quotidiano IL SOLE XXIV ORE
IN DATA sabato 1 aprile 2006 e intitolato " il crollo " .

AVRETE NOTATO che dal 1986 non vi è mai stato un rating migliore di Ba3......riflettete...

RISPONDE IL MINISTERO DELL'ECONOMIA




Dal sito http://www.movimentoconsumatori.it/ (news del 10/3/2005)
un altro autorevole contributo alla determinazione del periodo nel quale gli operatori sembra dovessero sapere e soprattutto darne notizia ai risparmiatori.
Per voi e' stato fatto ?

DIMOSTRAZIONE CHE ALMENO UNA BANCA



SAPEVA DELLA SITUAZIONE ARGENTINA DALLA META' DEL 1999

10 FEBBRAIO 1999 L'INIZO DELLA FINE

PER I RISPARMIATORI CHE TUTTAVIA CONTINUARONO A COMPRARE ARGENTINA.
E L'ARGENTINA AD EMETTERE !

DISINFORMAZIONE ? RAGGIRI ?

NO

TUTTI SPECULATORI


FORSE ? IL BOT PEOPLE DIVENTA UNA NAZIONE DI ESPERTI FINANZIARII ?
IL LOTTO DESTINATO AL FALLIMENTO ? I NUMERI SI DANNO IN BANCA ?

LE BANCHE COINVOLTE

Quello che segue è un esempio di Offering Circular emesse dalla REPUBBLICA ARGENTINA.





Prestate attenzione ai nomi delle tre Banche CAPOFILA e al fatto che i documenti sono visionabili presso:


DEUTSCHE BANK ACTIENGESELLSCHAFT (all'incirca l'equivalente di SpA)


a Francoforte sul Meno





e notate nell'ultima riga le parole " ha acquistato" : sono importanti dal punto di vista legale


perchè segnano il passaggio dei titoli attraverso i portafogli delle Banche e potrebbero contribuire a determinare CONFLITTO DI INTERESSI qualora ad es: la banca non segnali al cliente di essersi posta nelle due posizioni di "mandataria" ( e come tale curatrice degli interessi del cliente) e come venditrice (e quindi tenuta a curare gli interessi propri).





Sono oggetto della presente Circolare di Offerta i Pan Euro Bonds® 1999/2009 per un valore totale di € 650.000.000 al tasso annuo di interesse del 9.0% (le "Obbligazioni") emesse dalla Repubblica Argentina ai sensi del Decreto N. 119 approvar il 15 febbraio 1999 ed emanato dall'Autorità Esecutiva Nazionale della Repubblica Argentina con Risoluzione N. 275 del 2L maggio 1999 (per la prima tranche di € 500 milioni) e Risoluzione N. 283 del 2 giugno 1999 (per la seconda tranche di € 150 milioni) del Segretario del Tesoro della Repubblica Argentina. Informazioni generali Responsabilità
L'Emittente si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento e dichiara di aver agito con ragionevole diligenza onde assicurare la veridicità e l'accuratezza, sotto tutti gli aspetti rilevanti, dei fatti ivi dichiarati.
Documenti visionabili
È possibile prendere visione dei documenti menzionati nella presente Circolare di Offerta nei giorni feriali durante i normali orari lavorativi a partire dalla data della presente e fintanto che qualsivoglia Obbligazione risulti circolante presso gli uffici di Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Grof3e Gallusstrasse 10-14, 60272 Francoforte sul Meno.
Sottoscrizione e vendita
Un consorzio internazionale di banche ed istituzioni finanziarie (le "Banche") capeggiato da Credit Suisse First Boston (Europe) Limited e Deutsche Bank Aktiengesellschaft in qualità di Capifila e comprendente inoltre ABN AMRO Bank N.V., Banca Akros S.p.A., Banca Commerciale Italiana, Banca d'Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A., Banca Profilo S.p.A., Bank of America lnternational Limited, Erste Bank der ósterreichischen Sparkassen AG, Lehman Brothers International (Europe), Morgan Stanley & Co. International Limited and Banque Paribas in qualità di Concapifila, "ha acquistato " le Obbligazioni oggetto della presente Circolare di Offerta. (.....omissis....)

dal quotidiano"la repubblica" 12 genn 2005

dal quotidiano la repubblica 12 genn 2005 Audizione del presidente della Tfa Stock alla Camera.Ai risparmiatori viene chiesto di respingere l'offertaTango bond, allarme dei detentori"Proposta argentina è una truffa"La Malfa: "Spetta al governo esercitare pressioni sull'Argentina"
ROMA - "Con la pubblicazione del prospetto sui bond l'Argentina ha realizzato l'imbroglio più importante della storia"(così titola il quotidiano NdA). Non usa mezzi termini Nicola Stock copresidente del Gcab, associazione che tutela molti detentori di bond argentini finiti in default, e presidente della Task force argentina, l'associazione costituita in seno all'ABI per la tutela degli investitori italiani titolari di tango-bond. L'offerta, secondo Stock, che è stato sentito oggi in audizione dalla commissione Finanze della Camera, è "iniqua, inammissibile e inaccettabile per le condizioni economiche". Il comitato consiglia di non aderire e ritiene che l'Argentina possa migliorare nettamente l'offerta dall'attuale valore netto di mercato valutato in circa il 27 per cento "ad almeno il doppio".
"La posizione della TFA è chiara ed è quella di raccomandare gli investitori a non aderire all'offerta del governo argentino che è unilaterale perchè non negoziata con i maggiori creditori nonostante questa fosse una richiesta del "fondo monetario internazionale". Questa offerta - ha detto Stock - è iniqua ed inammissibile e il nostro obiettivo è quello di convincere i bond holders a non consentire il successo dell'offerta".

(Nota del Blog) :
Abbiamo pubblicato quanto sopra perchè molte Banche citate in giudizio , lamentano scarsa diligenza da parte dei clienti nel tentare il recupero di quanto perduto......ma.....se proprio tale task force (TFA) raccomanda la non adesione.............(NdB).

LA BORSA ARGENTINA GUADAGNA IL 1200 % MIRACOLI O STREGONERIE??


si ,si avete capito bene .Ve lo scriviamo anche in lettere : IL MILLE E CENTO/MILLE E DUECENTO PER CENTO IN CIRCA SEI ANNI

Trovate un grafico significativo su
http://it.finance.yahoo.com/m2

E' impressionante vedere come l'indice "buenos aires merval" che si era mantenuto grossolanamente intorno al valore 500 punti (per circa 3 anni) con un max di circa 800 sul finire del 98 ,e un minimo a circa 200 , sul finire del 2002 ,
all' improvviso ( 10 mesi DOPO IL DEFAULT) schizza all'insù con un andamento medio in continuo rialzo che lo porta verso fine 2007 intorno ai 2300/2400 punti .
In sei anni ,e proprio dieci mesi dopo la dichiarazione di DEFAULT ha inizio una "vertiginosa" salita che porta Buenos Aires fra le migliori borse del mondo e del periodo .(sarà una coincidenza ?) però..........UNDICI/DODICI VOLTE DI PIU'.........
Attenzione : il grafo e' stato disegnato a mano e non è certo perfetto.Ma è sufficiente a mostrare la lenta discesa e la subitanea impennata .Cercate il grafo preciso che trovate su yahoo .

IMPORTANTISSIMA SENTENZA TRIBUNALE MILANO leggere tutta e con attenzione

La presente sentenza è riferita ad obbligazioni Cirio ma ribadisce importanti principi che ben si attagliano alla vicenda dei Bond Argentini. Eccovela nella sua parte introduttiva (mentre viene omesso ciò che riguarda lo specifico della causa) :

Decisioni
Tribunale di Milano Sentenza n. 3575/2006 del 20/3/2006 Sollecitazione all’investimento – Natura pubblica e privata – Sostanza – Distinzione. Affinchè una sollecitazione all’investimento sia qualificata come privata e non sia pertanto destinata al pubblico, è necessario che l’investimento in valori immobiliari non sia funzionale ad un collocamento dei valori medesimi tra il pubblico dei risparmiatori. In altri termini, se detti valori sono sottoscritti o acquisiti con l’intenzione di farne, subito dopo o una volta decorso qualche tempo, distribuzione tra i risparmiatori, anche l’originaria sollecitazione dovrà essere qualificata come pubblica. Sollecitazione all’investimento – Effettiva destinazione al pubblico dei risparmiatori – Prospetto informativo – “Offerta indiretta” – Natura – Effetti. Pone in essere un comportamento che ben può essere definito “offerta indiretta” la banca che, in qualità di investitore istituzionale (e dunque con esonero dal prospetto informativo), abbia acquistato titoli di nuova emissione per i quali vi era un divieto di vendita diretta alla clientela retail ma che di fatto non abbia trattenuto i titoli medesimi nel proprio portafoglio in quanto li aveva già rivenduti, prima che venissero a materiale esistenza, ai piccoli risparmiatori. In detta ipotesi, la banca, vendendo i predetti titoli nella fase del cd. grey market prima della loro materiale esistenza, si è addirittura “autofinanziata” per far fronte al pagamento del corrispettivo che era tenuta a versare alle emittenti/co-manager/partecipanti al consorzio, “drenando” la provvista presso la clientela e di fatto trasferendo su di essa il rischio del collocamento dei titoli unitamente al rischio della insolvenza della emittente. In tale ipotesi, non solo può ravvisarsi una posizione di conflitto di interessi, ma prima ancora una violazione delle norme sul collocamento, sussistendo una interposizione fittizia dell’investitore istituzionale allo scopo di eludere la normativa più protettiva prevista per “l’offerta pubblica” diretta. Sollecitazione all’investimento – Comunicazioni Consob – Natura regolamentare – Prevalenza del controllo giurisdizionale – Sussistenza. L’esistenza di una comunicazione Consob, che esenta quelle che possono essere definite “offerte indirette” dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, non vale ad escludere il sindacato del giudice sulla legittimità degli atti e dei comportamenti dell’intermediario e sulla loro rispondenza alle norme primarie e secondarie che regolano la materia, posto che le valutazioni degli organi di Vigilanza hanno natura meramente regolamentare e si pongono dunque su un piano diverso rispetto a quello del controllo giurisdizionale. Intermediazione finanziaria – Rapporti dell’intermediario con l’emittente – Conflitto di interessi – Sussistenza. Sussistono, sotto un duplice profilo, i presupposti del conflitto di interessi - per il quale l’art. 27 Reg. Consob n. 11522/98 impone l’espressa informazione del cliente e l’autorizzazione scritta di quest’ultimo all’effettuazione dell’operazione - nel caso in cui la banca intermediaria sia creditrice della società emittente le obbligazioni ed abbia, attraverso società del proprio gruppo, direttamente partecipato al consorzio di collocamento dell’emissione obbligazionaria. Intermediazione finanziaria – Generica indicazione dell’obbligazione negoziata – Differente regime giuridico – Aliud pro alio – Risoluzione del contratto. La sola indicazione “Cirio”, senza alcun riferimento alla circostanza che si trattava di obbligazioni estere emesse in Lussemburgo, induce il risparmiatore a fare riferimento ad un titolo italiano emesso dalla nota azienda agroalimentare italiana e dunque ad una tipologia di obbligazioni emesse in conformità alle regole del mercato italiano. In tale ipotesi, la inconciliabile disparità del quadro normativo di riferimento (vale a dire le peculiari e differenti leggi del Lussemburgo rispetto a quelle dell’ordinamento italiano) comportano la radicale diversità del titolo effettivamente consegnato rispetto al programma contrattuale sulla base del quale l’investitore ha accettato di acquistare i titoli obbligazionari. E tale diversità giuridica e sostanziale nella cosa consegnata appare idonea a costituire la fattispecie dell’aliud pro alio, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. Intermediazione finanziaria – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Conseguenze – Valutazione della adeguatezza dell’operazione – Conseguenze. Il rifiuto del cliente a fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio, anche se frutto di autodeterminazione piuttosto che incoraggiato dal funzionario della Banca, non vale, come noto, ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di informazione e dalla verifica del profilo di adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione. Da tale rifiuto si deve desumere “una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività” ciò in quanto dalla interpretazione della disciplina regolamentare citata “non possono discendere conseguenze sfavorevoli al cliente” (così Trib. Monza 16.12.2004 e Trib. Mantova 01.12.2004). Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Effettiva conoscenza dell’operazione – Adeguatezza – Necessità. Gli obblighi informativi possono considerarsi concretamente adempiuti solo quando l’investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell’operazione, atteso che “la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e (…) l’intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza” (così Trib. Firenze 30.05.2004 e Trib. Roma 08.10.2004). Negoziazione al cd grey market – Conoscenza del prodotto negoziato e doveri onformativi dell’intermediario – Insussistenza. Qualora la negoziazione del prodotto finanziario sia avvenuta in fase di grey market e prima ancora della pubblicazione dell’offering circular, è assai improbabile ipotizzare che la banca intermediaria, non disponendo di adeguate informazioni, abbia potuto assolvere al proprio obbligo informativo. Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Contenuti della valutazione – Effetti. L’adeguatezza di una operazione deve essere valutata sotto molteplici profili, adottando cioè tutti i criteri stabiliti dall’art. 29, 1° comma del Reg. Consob n. 11522/98, secondo il quale ogni operazione può essere inadeguata per tipologia, per oggetto, per frequenza o, ancora, per dimensione. Ne deriva che ognuna delle cause per le quali l’operazione può stimarsi inadeguata deve essere specificamente posta all’attenzione dell’investitore e spiegata nel suo contenuto, onde porre l’investitore medesimo nella condizione di valutare al meglio l’opportunità di procedere o meno all’investimento (in questo senso si confronti Trib. Mantova 1/12/04 e Trib. Monza 16/12/04). Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri di informazione e violazione delle norme sulla distribuzione dei titoli – Inadempimento e nullità – Distinzione – Effetti. Benché la violazione degli obblighi di informazione (sul prodotto finanziario, sulla esistenza di ipotesi di conflitto di interessi, ovvero sulla non adeguatezza dell’operazione) debba essere sanzionata sul piano dell’inadempimento, la violazione delle regole che presiedono (a monte) la distribuzione dei titoli sul mercato, in considerazione dei più generali interessi sottesi, deve essere sanzionata con la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà all’ordine pubblico economico. Intermediazione finanziaria - Violazione delle norme sulla sollecitazione all’investimento – “Offerta indiretta” – Nullità - Sussistenza. La violazione delle norme sulla sollecitazione all’investimento tramite la cd “offerta indiretta” è idonea a fondare una declaratoria di nullità dei contratti per violazione del superiore principio della integrità dei mercati, oltre che per la prospettabilità di una ipotesi di negozio in frode alla legge. Intermediazione finanziaria – Danno all’investitore – Quantificazione – Onere della prova. In mancanza di una specifica prova relativa al rendimento medio del portafoglio dell’investitore (indice che potrebbe costituire un utile riferimento per la individuazione del pregiudizio sofferto a causa del mancato impiego alternativo del danaro) sulle somme oggetto di restituzione all’investitore danneggiato appare congruo liquidare gli interessi legali dalla data degli esborsi al saldo.

GREY MARKET Sentenza Trib.Milano e Bankitalia


Ecco citato un bollettino di Bankitalia che "fotografa una situazione" Non e'detto che la stessa sia percio'solo legale.(anche se molti Italiani non si sono sentiti difesi dalle istituzioni)
Stabilirne la legalita' spetta ai giudici ed ecco qualcuno che si meriterebbe certo il Paradiso se
San Pietro avesse acquistato bond argentini :benedetta sia la sentenza e chi la scrisse....cliccatela 2 volte e andate avante...
Ringraziamenti allo splendido e meritevole sito dell'ADUC (Investire informati) che consigliamo caldamente , e del quale segnaliamo la news.letter (gratuita):

VOLETE SAPERE COME E' ANDATA ?

Abbiamo intenzione di pubblicare una rigorosa docomentazione che PROVI alcuni fatti interessanti riguardo all'argomento .
Alcuni documenti sono pubblici e ritrovabili anche sul web , (ma e' necessario sapere dove cercarli).
Altri sono privati.
In prima battuta abbiamo intenzione di presentare,dunque, solo FATTI.
Ciascun Lettore sara' quindi libero di trarre le sue personali conclusioni.
(in premio alle nostre fatiche , vi chiediamo calma , pazienza ed impegno nell'esaminare TUTTI i fatti ,prudenza e sagacia nel giudicare ).