SE AVETE RIFIUTATO DI FORNIRE INFORMAZIONI


sulla vostra situazione finanziaria ed economica e obiettivi di investimento e propensione al rischio.......o se siete stati destramente indotti a rifiutare (magari per non dover firmare altre tediose cartacce) , eccovi una comunicazione CONSOB (COMMISS.NAZION.PER LE SOCIETà E LA BORSA) che richiama e ribadisce l'Art. 29 del già citato TUF e suo Regolamento.(Che hanno valore prescrittivo e non possono essere disattesi.domandate ai vs.avvocati)
In proposito rileggete la sopra pubblicata sentenza dei giudici di Milano i quali ,come molti altri,
sembrano ritenere che il detto rifiuto,lungi dal costituire una Manleva per la Banca DEBBA al contrario costituire in capo ad essa un più stretto e INDEROGABILE DOVERE a quanto richiamato piu' sopra ,a tutto l'art.29 e a tutto il già richiamato Regolamento del TUF.
In altre parole ,come titolava il sole24ore tempo fa ,dove mancano informazioni la Banca sia piu' prudente. (non e' solo una buona regola ma un dovere imposto da una rosa di leggi e regolamenti e pronunce che non possono essere disattese).

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